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Area membri

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   sezione - statuto

Statuto
I. Nome, sede e scopo

Art. 1
E' costituita con sede in Lugano, con il nome Sezione Ticino del Club Alpino Svizzero, una sezione del Club Alpino SVizzero, retta dal presente statuto e, in quanto lo stesso non dispone, dagli art. 60 s. s. Codice Civile SVizzero.

Art. 2
Lo scopo è conforme a quello del Club Alpino SVizzero. La Sezione Ticino promuove l'alpinismo, lo sci alpinismo, l'escursionismo, l'arrampicata sportiva, la salvaguardia e la conoscenza della natura alpina.

Art. 3
Nell’ambito dello scopo sociale, la Sezione Ticino provvede segnatamente:
a) a organizzare gite, corsi, conferenze e altre riunioni;
b) a favorire lo sviluppo dell’alpinismo estivo, invernale e dell’arrampicata sportiva,
c) alla costruzione e gestione di capanne, bivacchi fissi e rifugi di altro genere,
d) alla segnalazione dei sentieri alpestri,
e) all’organizzazione di una o più colonne di soccorso alpino;
f) a collaborare e promuovere la protezione della natura;
g) a tenere un locale sociale con biblioteca.


Il. Dei soci


Art. 4
La Sezione Ticino si compone di:
a) soci attivi
b) soci onorari

Art. 5
Quali soci attivi possono entrare a far parte della Sezione Ticino le persone fisiche che abbiano compiuto il decimo anno d'età.
Chi ha appartenuto per venticinque anni al Club Alpino Svizzero diventa socio veterano. i diritti sono quelli del socio attivo.
Chi ha appartenuto per venticinque anni al Club Alpino Svizzero e raggiunto l'età di cinquantacinque anni può far parte del gruppo seniori Può inoltre far parte del gruppo seniori chi ha compiuto 60 anni.
Soci fino all'età di 22 anni appartengono al gruppo giovani.
L'assemblea generale può nominare soci onorari le persone che hanno reso particolari serv(gi alla Sezione Ticino o che si sono particolarmente distinte nell'esplorazione o nella rappresentazione dell'ambiente alpino.

Art. 6
La domanda di ammissione deve essere inoltrata per iscritto al comitato, controfirmata da almeno un socio e per i minorenni da chi ne detiene la patria potestà. Per chi fa già parte di un 'altra sezione del Club Alpino Svizzero, la presentazione della tessera aggiornata vale come domanda di ammissione. La domanda d'ammissione deve essere approvata dal comitato e ratificata dall'assemblea con 2/3 dei voti presenti. Con l'ammissione il socio riceve la tessera sociale, il distintivo e un esemplare degli statuti.

Art. 7
I soci sono tenuti a versare alla Sezione Ticino la tassa sezionale fissata di anno in anno dall'assemblea generale, nonchè i contributi destinati alla cassa centrale.

Art. 8
Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al comitato entro il 30 settembre di ogni anno e sono valide per la fine di quell'anno. Alla lettera di dimissioni devono essere uniti il distintivo e la tessera sociale.

Art. 9
I membri che, malgrado richiamo, non adempiono ai loro obblighi verso la Sezione Ticino o verso la cassa centrale entro il 31 marzo di ogni anno, sono radiati su decisione del comitato.
Coloro che si rendessero indegni di appartenere alla Sezione Ticino, possono essere espulsi su proposta del comitato, la decisione spetta all'assemblea generale che decide a maggioranza di 2/3 dei soci presenti.

Art. 10
I soci dimissionari o espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione Ticino. Le tasse per l'anno in corso rimangono dovute interamente.


III. Organi della Sezione Ticino

Art. 11
Gli organi della Sezione Ticino sono.
a) l'assemblea generale
b) il comitato
c) i revisori dei conti

Art. 12
Il comitato è composto da 7 a 73 membri eletti dall'assemblea di cui il presidente, un vice-presidente, un segretario ed un cassiere.
l membri di comitato si avvarranno, per la gestione dei propri settorl di collaboratori e/o di commissioni.

Art. 13
Il comitato e i revisori dei conti sono eletti dall'assemblea generale ordinaria a maggioranza assoluta dei presenti al primo scrutinio, rispettivamente a maggioranza relativa nel secondo scrutinio.
Essi restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 14
Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta la gestione della Sezione Ticino lo eSige. Esso prende tutte le disposizioni atte a realizzare lo scopo della Sezione Ticino che non siano esplicitamente riservate ad altri organi; prepara e preavvisa le trattande e proposte da sottoporre all'assemblea. Può nominare commissioni speciali per l'assolvimento di determinate mansioni. Oesigna i rappresentanti della Sezione Ticino all'assemblea dei delegati del CAS.

Art. 15
Il comitato ha diritto di disporre dei fondi della Sezione Ticino nei limiti stabiliti dal preventivo approvato dall'assemblea generale. Spese straordinarie superiori a//'importo di fr 70'000- per singolo oggetto, devono essere autorizzate da//'assemblea.

Art. 16
Il presidente dirige le sedute di comitato e le assemblee della Sezione Ticino e rappresenta quest'ultima verso terzI.
Gli altri compiti in seno al comitato sono ripartiti dal comitato stesso a seconda delle funzioni.
E' facoltà del presidente e del comitato far partecipare alle proprie sedute responsabili di commissioni, di gruppi di lavoro o singoli collaboratori.

Art. 17
La Sezione Ticino è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente o del vice-presidente assieme ad un altro membro di comitato.

Art. 18
L'assemblea generale ha le seguenti competenze:
a) l'approvazione e la modifica degli statuti e di eventuali regolamenti,
b) la nomina e la revoca del comitato e dei revisori dei conti;
c) l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio annuale e del preventivo;
d) la determinazione di tutte le tasse sociali;
e) la delibera su disposizioni di straordinaria amministra zione e l'autorizzazione delle relative spese;
f) l'ammissione e l'espulsione dei soci;
g) la nomina di soci onorari;
h) ogni altra decisione riservatale dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

Art. 19
L'assemblea generale ordinaria è convocata ogni anno nell'ultimo bimestre.
L'assemblea generale straordinaria può essere convocata.
a) ogni qualvolta il comitato lo ritiene opportuno;
b) su domanda scritta di almeno 7/20 dei soci aventi diritto di voto, da presentarsi al comitato con l'indicazione delle trattande.

Art. 20
L'assemblea può deliberare sulle trattande all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei presenti

Art. 21
Eventuali proposte che si vogliono sottoporre all'assemblea devono essere inoltrate al comitato, motivate per iscritto, almeno 10 giorni prima della stessa, al fine di poter essere incluse nell'ordine del giorno.

Art. 22
La convocazione per l'assemblea generale deve avvenire mediante invito personale ai SOC/~ indicante le trattande, da spedirsi almeno 8 giorni prima della data stabilita.

Art. 23
Hanno diritto di voto i soci attivi che hanno compiuto i sedici anni ed i soci onorari. Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei soci presenti chieda lo scrutinio segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo nei casi nei quali lo statuto o la legge dispongano diversamente.
A parità di voti, decide il presidente.

Art. 24
I revisori dei conti sono due. Essi hanno il compito di esaminare i conti di gestione annuali, preavvisare i preventivi presentando rapporto all'assemblea generale.

Art. 25
L'anno sociale è l'anno civile.

IV. Revisione dello statuto

Art. 26
Le proposte di modifica degli statuti possono essere formulate dal comitato o dal almeno 1/20 dei soci aventi diritto di voto. Per la validità di una modifica statutaria è richiesta la maggioranza di 2/3 dei membri presenti
V. Scioglimento della Sezione

Art. 27
La Sezione Ticino viene sciolta:
a) quando il numero dei soci sia sceso al di sotto di 100; b) per decisione dell'assemblea generale.
A questa assemblea devono presenziare almeno 1/3 dei soci attivi aventi diritto di voto. La decisione dello scioglimento è valida se raccoglie i 3/4 dei voti dei presenti. In caso contrario sarà convocata una seconda assemblea generale entro 30 giorni, ma non prima di 10.
La decisione dello scioglimento della Sezione sarà quindi valida con i 3/4 dei voti dei presenti.
Rimane riservato l'art. 8 dello statuto centrale.

Art. 28
In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà affidato a titolo fiduciario al comitato centrale Questo lo dovrà amministrare finchè verrà costituita una nuova sezione del CAS con sede a Lugano o, se ciò non fosse possibile, affidarlo a quella sezione del CAS che assumerà la competenza territoriale per la Sezione Ticino.

Art. 29
Il presente statuto entra in vigore dopo la ratifica da parte del comitato centrale.

Approvato dall'assemblea generale ordinaria del 7 o dicembre 1984.
Art. 5 ed art. 23 modificati il 2 dicembre 1995 ed artt. 12e 16cpv. 2
modificati il 29 novembre 1997

 

Lugano, 29 novembre 1997

CLUB ALPINO SVIZZERO Sezione Ticino

Presidente Adriano Censi

Segretaria Nadia Gaia

Approvato dal comitato centrale del CAS, nella sua seduta del 4 giugno 1998.